Documento redatto dalla Dott.ssa Federica Silverii – Studio Legale Avv. Matteo Gori
In tema di contrattualistica internazionale, il combinato disposto del Decreto n. 34 del 19 Maggio 2020 denominato “Rilancio” e dei precedenti Decreti n. 18/2020 e n. 23/2020 hanno disposto una serie di puntuali provvedimenti al fine di fronteggiare la difficile situazione economica derivante dal lockdown adottato dal Governo a causa del COVID-19 nei mesi di Marzo ed Aprile 2020.
Il blocco pandemico dell’economia ha comportato non poche difficoltà nel corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. In particolare, sul fronte internazionale è emersa la necessità di valutare il ricorso e la portata delle clausole eventualmente previste per fronteggiare situazioni straordinarie.
In primis, il ricorso alla “force majeure clause” per gli avvenimenti definiti quali “Acts of God”, ovvero fuori dalla prevedibilità delle Parti al momento della sottoscrizione del contratto, prevede la possibilità di risoluzione contrattuale senza riconoscere alcuna responsabilità a carico della parte colpita dall’evento.
Tuttavia, nel contesto commerciale internazionale, il ricorso alla forza maggiore trova un’interpretazione restrittiva, aggravata anche dalla previsione dell’onere probatorio a carico della Parte che la invoca. Inoltre, non è raro che siano le stesse Parti a non voler risolvere il contratto, cercando soluzioni alternative che mirino alla prosecuzione del rapporto.
Sebbene i presupposti siano gli stessi della forza maggiore, l’hardship clause, il cui significato rimanda all’ eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplina la possibilità di ricorrere alla rinegoziazione quando l’evento imprevedibile genera uno squilibrio delle prestazioni.
Se gli steps di tale rinegoziazione non sono espressamente definiti dalla clausola contrattuale, esistono due principali interpretazioni applicabili:
- la “Hardship Clause 2003″ redatta dalla Camera di Commercio Internazionale, che prevede la rinegoziazione del contratto in un ragionevole lasso di tempo e, solo in caso di mancata accettazione, il diritto alla risoluzione della Parte proponente;
- l’interpretazione derivante dai Principi Unidroit, la quale prevede che, in caso di mancato accordo, le Parti possano rivolgersi ad un Giudice o ad un Arbitro, a sua volta incaricato di sciogliere il contratto o applicare la rinegoziazione, valutando il caso concreto.
Infine, nel caso in cui non sia prevista alcuna clausola espressa a tutela delle Parti in situazioni imprevedibili, le stesse possono sempre ricorrere alla disciplina nazionale applicabile al contratto ed ai vari rimedi offerti da quest’ultima.
Lo Studio resta ovviamente a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e consulenza in materia nonché per assistere gli interessati negli adempimenti introdotti dalle nuove misure urgenti adottate dal Governo al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dal COVID-19.
Dott.ssa Federica Silverii