Documento redatto dalla Dott.ssa Alessandra Cecchini – Studio Legale Avv. Matteo Gori
In tema di incentivi per l’efficientamento energetico degli immobili, si segnala che il Decreto n. 34 del 19.05.2020, denominato “Rilancio”, ha disposto una serie di puntuali provvedimenti al fine di fronteggiare la difficile situazione economica derivante dal lockdown adottato dal Governo nei mesi di marzo ed aprile a causa del COVID-19.
Tra tali provvedimenti, si innesca il c.d. “ECOBONUS al 110%”, agevolazione che investe gli interventi edilizi relativi all’efficienza energetica, alla riqualificazione degli edifici, alla loro conformità antisismica, alla manutenzione del verde, al rifacimento facciate, ai box auto, ecc….
Più precisamente, è incrementata al 110% l’aliquota di detrazione spettante a persone e/o aziende per spese di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute, per i seguenti interventi (a titolo esplicativo ma non esaustivo):
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).
Nell’ipotesi in cui, congiuntamente ai suddetti interventi, ne siano eseguiti altri previsti dalla normativa, le persone fisiche e giuridiche potranno godere della nuova aliquota potenziata al 110% rispettando però predisposti massimali di spesa e, ad esempio (a titolo esplicativo ma non esaustivo), per:
- gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
- gli interventi, ti sugli involucri (che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza anche inferiore al 25% ma che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010), il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
- l’istallazione di pannelli o schermature solari, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Tale agevolazione avrà validità limitata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Le spese sostenute, invece, saranno detraibili nell’arco di cinque anni.
Il comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio stabilisce che possono accedere a tale agevolazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Lo Studio assiste il cliente nella procedura di richiesta ed ottenimento dell’agevolazione fiscale “ECOBOUNUS 110%” corredata con la documentazione necessaria al fine di attestare il verificarsi delle condizioni e dei presupposti previsti dalla Legge per ottenere tale beneficio
Lo Studio resta ovviamente a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e presta consulenza legale in materia al fine di assicurare agli interessati l’ottenimento dei benefici ed delle agevolazioni economiche disposte dal Governo con il Decreto Rilancio.
Dott.ssa Alessandra Cecchini