Emergenza Covid-19: Sulla facoltà per contribuenti ed aziende di invocare la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Documento redatto dalla Dott.ssa Federica Silverii – Studio Legale Avv. Matteo Gori

In tema di risoluzione contrattuale per eventi straordinari, si segnala che il combinato disposto tra il Decreto n. 34 del 19 Maggio 2020 denominato “Rilancio” ed i precedenti Decreti n. 18/2020 e n. 23/200 hanno attuato una serie di puntuali provvedimenti al fine di fronteggiare la difficile situazione economica derivante dal lockdown adottato dal Governo a causa del COVID-19 nei mesi di Marzo ed Aprile 2020.

Con riguardo ai contratti a prestazioni corrispettive e, in particolare a quelli di durata (i.e.: leasing, locazioni, forniture, compravendita, agenzia, distribuzione, consignment stock, logistica integrata, ecc.), la chiusura delle attività commerciali e produttive ha comportato non poche difficoltà nel corretto adempimento delle obbligazioni da parte del contraente debole. Infatti, se da una parte il contratto una volta concluso ha valore di legge tra le Parti, secondo il principio ex art. 1371 c.c. e quindi l’obbligazione così assunta deve essere rispettata, dall’atra parte l’attuale pandemia rappresenta sicuramente un evento imprevedibile e straordinario al di fuori della normale alea di rischio considerabile al momento della conclusione e che sbilancia il rapporto contrattuale.

La straordinarietà e singolarità che ha caratterizzato la pandemia derivante da Covid-19 potrebbe configurare un’ipotesi di forza maggiore, atteso che, secondo un punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, i due requisiti caratterizzanti le ipotesi di ricorso alla risoluzione contrattuale per forza maggiore, sono proprio l’imprevedibilità e la straordinarietà dell’evento verificatosi.

D’altra parte, qualora l’adempimento delle prestazioni non sia reso totalmente impossibile dai suddetti eventi, ma maggiormente oneroso in termini di costi, produzione, consegna ed altro, il debitore potrà invece invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c..

In quest’ottica, la pandemia da Covid-19, sembrerebbe soddisfare i requisiti di Legge per entrambe le ipotesi sopra descritte, attesa la straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento, infatti, nella totale confusione normativa, il MISE ha autorizzato le Camere di Commercio a rilasciare, su richiesta delle imprese, un’attestazione di “sussistenza di forza maggiore” che ha valore di prova al fine della risoluzione contrattuale. Si segnala però la mancata previsione normativa di verifiche preventive da attuarsi sulla veridicità delle dichiarazioni delle imprese che intendono ricorrere a tale certificazione e che dichiarano il proprio stato di difficoltà economica, con il rischio di un ricorso incontrollato a tale strumento.

Tutto quanto sopra premesso, spesso la risoluzione contrattuale non rappresenta l’interesse della Parte recedente, che necessiterebbe solo di rivederne le condizioni temporanee in attesa di superare la fase emergenziale. Sul punto, il Decreto n. 18/2020, denominato “Cura Italia” ha disposto, ex Art. 91, che la responsabilità del debitore connessa a ritardi o omessi adempimenti della prestazione (respo ex artt. 1218 e 1223 c.c.) è esclusa durante la particolare situazione di pandemia.

Lo Studio resta ovviamente a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e consulenza in materia nonché per assistere gli interessati negli adempimenti introdotti dalle nuove misure urgenti adottate dal Governo al fine di rilanciare le imprese compresa l’assistenza nella richiesta di finanziamenti e di finanza agevolata (concorsi, bandi, ecc.).

 

Dott.ssa Federica Silverii

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